I CIRCOLI RICREATIVI

 

 

Il loro punto di forza è l’attività socializzante che avviene attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti normativi che concedono la possibilità, limitatamente ai propri soci di somministrare alimenti e bevande, unitamente ad altre attività di spettacolo.

Con l’entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001 e della legge 131/2003 il quadro di riferimento legislativo, per quan­to attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, fu destinato a essere rivisto dalle singole Regioni in modo compiuto.

In tale contesto le Regioni che hanno legiferato in materia sono state la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto l’Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana, il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

I circoli ricreativi o privati devono essere con finalità sociali e senza fini di lucro e non divenire l’escamotage d’impren­ditori che cercano di glissare i principali obblighi posti dalla legge a tutela del consumatore aprendo esercizi pubblici che vengono mascherati in circoli privati al solo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità ed a tutela delle regole del mercato (rispetto ai parametri per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande).

Il circolo ricreativo o privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l’art. 18 della Costituzione stabilisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale”.

Il diritto costituzionale dell’inviolabilità del domicilio e di libera associazione non può però costituire impedimento asso­luto all’emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabi­lite dall’ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, nonché dell’igiene e della salute pubblica.

In tale contesto si inserisce la normativa che garantisce l’esercizio corretto di questi diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza, patrimonio anch’essi della nostra Costituzione.

Per costituire un circolo è sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

a)uno statuto liberamente predisposto;

b) individuino un fine sociale lecito;

c) definiscano l’ambito di intervento;

d) identifichino le cariche sociali;

e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;

f)  definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio neces­sario al suo funzionamento;

g) la durata e la sede sociale.

 

Non sono necessarie:

a) la presenza del notaio;

b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto (anche se fortemente consigliata;

 

L’attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circolo facente parte della stessa organizzazione ed il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accredita­to dal Ministero dell’interno o autonomo.

Per i circoli affiliati tale affiliazione deve essere mantenuta durante tutta la gestio­ne in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci ai sensi dell’art. 3, comma 6 della 1. 287/91 e dell’art. 2, comma 6 del d.P.R. 235/2001.

    
AUTORIZZAZIONE


    
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